Art. 12
Nomina dei docenti
In vigore dal 8 set 1972
Il comitato direttivo delibera sul modo di provvedere ai posti di professore stabile disponibili presso la scuola, determinando quelli da affidare a professori universitari di ruolo, e quelli da affidare a magistrati amministrativi e funzionari civili dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione, i posti di professore stabile, destinati ad essere coperti, con la procedura del trasferimento, da professori universitari di ruolo, sono dichiarati vacanti con delibera del comitato direttivo entro il 15 settembre di ogni anno. Il trasferimento ed il collocamento fuori ruolo sono disposti, su domanda degli interessati, previa deliberazione adottata dal comitato direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri,
sentita la sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori stabili della scuola appartenenti ai ruoli dei
professori universitari che cessano, anche a domanda, dal collocamento fuori ruolo, rientrano occorrendo anche in soprannumero nei ruoli di provenienza e sono assegnati alla sede già occupata.
Alla copertura dei posti di professore stabile, destinati ad essere occupati da magistrati amministrativi o da funzionari civili dello Stato, si provvede con il consenso degli interessati per chiamata diretta del comitato direttivo.
Per gli incarichi di insegnamento destinati ad essere svolti da professori universitari si provvede, su proposta del comitato didattico, nei modi previsti dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi nelle università e negli istituti di istruzione superiore.
Per gli incarichi di insegnamento destinati ad essere svolti da magistrati e da funzionari civili dello Stato, si provvede con il consenso degli interessati, per chiamata diretta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-12