Art. 16

Spese di funzionamento

In vigore dal 8 set 1972
Salvo quanto previsto dagli articoli 57 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, le spese per il trattamento economico del direttore, dei docenti, del personale amministrativo della scuola, nonché per il funzionamento degli organi della scuola, per i compensi agli incaricati di studi e ricerche, per l'acquisto dei testi di studio e del materiale didattico, per la pubblicazione delle dispense, per la manutenzione, l'arredamento e l'eventuale affitto dei locali, per il pagamento delle borse di studio agli allievi che non siano già dipendenti civili dello Stato e per tutto quant'altro occorra per il funzionamento dei corsi e dei servizi della scuola e per le altre attività da essa svolte, fanno carico ad una rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro denominato "spese per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-16

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