Art. 11
Personale docente della scuola
In vigore dal 21 feb 1993
Gli insegnamenti sono affidati per un triennio, salvo conferma, a professori universitari di ruolo, a magistrati dell'ordine amministrativo, nonché a funzionari civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.
I professori universitari di ruolo, i magistrati dell'ordine amministrativo e i funzionari civili dello Stato, che siano chiamati a costituire il Corpo dei professori stabili della scuola, sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno e sono collocati nella posizione di fuori ruolo nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
La scuola può affidare incarichi di insegnamento per ciascun corso a docenti universitari, a magistrati amministrativi e a funzionari civili dello Stato, con qualifica, di regola, non inferiore a direttore di divisione o equiparata e ad esperti.
Per le attività di studio e di ricerca, la scuola può altresì conferire incarichi a docenti universitari italiani e stranieri, a magistrati amministrativi, a funzionari civili dello Stato, nonché ad esperti, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 380, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Salvo quanto previsto dall', comma quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per i compiti di insegnamento da affidare ai magistrati amministrativi ed ai funzionari civili dello Stato, è necessario in ogni caso il preventivo nulla osta del capo dell'istituto o del Ministro dal quale essi dipendono.
Note all'articolo
- Il D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 ha disposto (con l'art. 29 comma 7 lettera B) che e' abrogato l'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, limitatamente alla durata dell'incarico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-11