Art. 13
Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati
In vigore dal 8 set 1972
Al direttore ed ai professori stabili della scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica.
Il compenso da corrispondere ai professori incaricati, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Con gli stessi criteri sono determinate, altresì, le misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-13