Art. 10

Segreteria amministrativa

In vigore dal 8 set 1972
Il segretario amministrativo dirige i servizi amministrativi della scuola ed espleta i compiti delegatigli dal direttore. La segreteria amministrativa è articolata nei seguenti due uffici: Ufficio I: affari amministrativi e generali; Ufficio II: organizzazione dei corsi. Il segretario amministrativo è scelto tra i funzionari dello Stato con qualifica di ispettore generale o equiparata; ai predetti uffici sono preposti due funzionari dello Stato con qualifica di direttore di divisione o equiparata. Per provvedere alle proprie esigenze funzionali, la Scuola superiore si avvale di dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-10

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