Art. 14

Corsi di formazione, integrazione ed aggiornamento

In vigore dal 8 set 1972
Le amministrazioni dello Stato sono tenute a far frequentare agli impiegati delle carriere direttive amministrative e tecniche, che provengono dai concorsi ordinari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, un corso di formazione, presso la Scuola superiore o presso gli istituti o le scuole previsti dall', n. 3), della durata di sei mesi. La frequenza dei corsi indicati nel precedente comma e l'esito favorevole espresso con giudizio di idoneità nel colloquio sostenuto a conclusione del corso, costituiscono requisito di valutazione nello scrutinio per la promozione, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla qualifica di direttore di sezione o equiparata. I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell', comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto hanno la durata di sei mesi e si concludono con un esame finale per il giudizio di idoneità; essi sono organizzati dalla Scuola superiore e svolti anche presso le singole amministrazioni. L'ammissione ai corsi avviene secondo l'ordine di ruolo, previo parere favorevole dei rispettivi consigli di amministrazione, in relazione anche alle esigenze dei servizi ed a quelle organizzative dei corsi. All'aggiornamento permanente dei funzionari della carriera direttiva la scuola provvede mediante corsi o seminari.
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