Art. 15

Trattamento giuridico ed economico durante i corsi

In vigore dal 8 set 1972
Durante la frequenza dei corsi gli impiegati civili dello Stato sono considerati in servizio a tutti gli effetti e dipendono gerarchicamente e disciplinarmente, a norma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore della scuola. Sono altresì sottoposti a vincolo disciplinare gli allievi chiamati a frequentare i corsi previsti dall'. Le sanzioni ed il procedimento saranno determinati nel regolamento. Agli allievi dei corsi previsti dal precedente , che non siano dipendenti civili dello Stato, viene corrisposta una borsa di studio pari al 70% dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi di legge. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per gravi ragioni, su motivata proposta del direttore, il comitato direttivo può disporre l'espulsione degli allievi dalla scuola. L'espulsione comporta la perdita della borsa di studio dalla data della proposta. Nei casi di sospensione cautelare disposta dal direttore è altresì sospesa l'erogazione della borsa di studio in attesa dei provvedimenti definitivi che dovranno essere adottati dal comitato direttivo entro i successivi trenta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-15

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