Art. 5
Attribuzioni del comitato direttivo
In vigore dal 8 set 1972
Il comitato direttivo delibera sui seguenti oggetti:
1) determinazione dei corsi da svolgersi durante l'anno accademico nella scuola o presso i Ministeri e altri enti ed istituti indicati nell', n. 3), ed approvazione del piano di studi e dei programmi in base alle proposte del comitato didattico; per i corsi da svolgersi presso i Ministeri e gli altri enti ed istituti indicati nell', n. 3), devono essere sentite le amministrazioni interessate;
2) programmazione dell'attività di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di istituto ed approvazione del piano di studi predisposto dal comitato didattico;
3) proposte annuali relative, alla utilizzazione dei fondi di bilancio, anche per gli incarichi di ricerca da affidare ad esperti;
4) proposte di determinazione del contingente numerico dei docenti e degli assistenti e del personale da adibire agli uffici della scuola;
5) scelta dei professori stabili della scuola e conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di ricerche, sentito il comitato didattico;
6) criteri per l'ammissione alla scuola nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi che regolano la materia e sentite, ove occorra, le amministrazioni interessate;
7) determinazione delle prove di esame e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi;
8) determinazione delle materie da indicare, ai sensi del quinto comma dell', nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento nelle carriere direttive amministrative;
9) regolamenti interni;
10) provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-5