Art. 4
Composizione del comitato direttivo
In vigore dal 8 set 1972
Il comitato direttivo è composto:
a) dal direttore della Scuola superiore, che lo presiede;
b) da cinque funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, dei quali uno appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, uno al Ministero del bilancio e della programmazione economica e uno alle amministrazioni o aziende autonome dello Stato, designati dai Ministri interessati;
c) dal segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
d) da due professori stabili della Scuola superiore, designati dal comitato didattico;
e) da quattro membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, scelti dal medesimo tra i rappresentanti del personale.
Per ciascuno dei componenti di cui alla lettera b) e successive, è nominato un supplente.
Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui alle lettere b), d) ed e) durano in carica due anni e possono essere confermati.
Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono esercitate dal segretario amministrativo della scuola.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-4