Art. 6
Funzionamento del comitato direttivo
In vigore dal 8 set 1972
Il comitato direttivo è convocato dal suo presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta cinque dei suoi membri.
Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-04-21;472#art-6