Titolo III

Art. 11

In vigore dal 11 nov 1971
L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali e interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi. Per l'esecuzione dei censimenti, l'Istituto si avvale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle amministrazioni-regionali, provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico, nonché degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-11

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