Titolo II

Art. 8

In vigore dal 11 nov 1971
Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di abitazione, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data del censimento è occupato o è destinato ad essere occupato da una famiglia o da più famiglie coabitanti. Per le famiglie che non occupano un'abitazione viene rilevata la specie dell'alloggio (grotta, baracca, roulotte, ecc.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-8

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