Titolo I
Art. 4
In vigore dal 11 nov 1971
Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il grado di istruzione, le notizie professionali, ed altre notizie di carattere socio-economico; inoltre, per le donne che hanno contratto matrimonio alcune notizie sul numero dei figli avuti.
Per le persone temporaneamente presenti nel comune, ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva il sesso, la data di nascita, lo stato civile, la cittadinanza e il comune o stato estero di residenza.
Nelle province di Bolzano e Trieste viene rilevato il gruppo linguistico di appartenenza delle persone ivi residenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-4