Titolo I
Art. 1
In vigore dal 11 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge del 31 gennaio 1969, n. 14, concernente il finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
.
L'undicesimo censimento generale della popolazione ed il quinto censimento generale dell'industria e del commercio hanno luogo, rispettivamente, nei giorni 24 e 25 ottobre 1971.
In occasione del censimento della popolazione viene effettuata anche la rilevazione delle abitazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-1