Titolo I

Art. 6

In vigore dal 11 nov 1971
Il censimento dell'industria e del commercio rileva in ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali: a) delle unità giuridico-economiche costituite dalle imprese che esercitano attività nell'industria, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito ed assicurazione e nei servizi e dalle imprese che esercitano attività di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e attività della pesca; b) delle unità locali gestite dalle imprese di cui alla precedente lettera a), siano esse attive o temporaneamente inattive alla data del censimento. Per le imprese il censimento rileva l'attività economica esercitata, la forma giuridica, le unità locali da esse gestite, il numero degli addetti, nonché particolari notizie caratterizzanti le imprese artigiane. Per le unità locali rileva l'attività economica esercitata, i mezzi di trasporto in dotazione, gli addetti, lo ammontare delle retribuzioni corrisposte nell'anno 1970, nonché particolari notizie per le unità locali esercitanti attività industriali o commercio fisso al minuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-6

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