Titolo II
Art. 9
In vigore dal 11 nov 1971
Le unità di rilevazione del censimento dell'industria e del commercio sono:
a) l'impresa;
b) l'unità locale.
Per impresa si intende l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Per unità locale si intende l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio e simili) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi.
Costituiscono unità locali anche la sede centrale della impresa, nonché gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, sempre che tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali indicate nel comma precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-9