Titolo III

Art. 12

In vigore dal 11 nov 1971
Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini dei censimenti: a) gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento. La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali scelti fra i funzionari degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle prefetture ed eventualmente di altri organi locali della pubblica amministrazione; b) gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori. La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica, nei comuni in cui esiste tale ufficio; 2) all'ufficio appositamente costituito dal sindaco in occasione del secondo censimento dell'agricoltura del 1970, nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dello ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dello ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-12

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