Titolo III
Art. 17
In vigore dal 11 nov 1971
I fondi necessari per i compensi da corrispondere agli organi periferici di censimento sono accreditati dallo Istituto centrale di statistica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto medesimo.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione dei fondi di cui al precedente comma e ne dispongono in relazione alle esigenze degli uffici provinciali di censimento.
I dirigenti degli uffici provinciali di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste di pagamento, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-17