Titolo IV

Art. 22

In vigore dal 11 nov 1971
La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati nonché la necessaria opera di propaganda vengono effettuate mediante manifesti. I sindaci provvedono in data 1 ottobre 1971 all'affissione di un manifesto ufficiale concernente i censimenti di cui al presente decreto nonché di distinti manifesti di propaganda dei censimenti stessi. L'affissione dei suddetti manifesti, forniti dall'istituto centrale di statistica, è in esenzione dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-22

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