Titolo IV

Art. 25

In vigore dal 11 nov 1971
Le convivenze militari dipendenti dal Ministero della difesa vengono censite a cura del Ministero stesso secondo le particolari norme che saranno concordate con l'istituto centrale di statistica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-25

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