Titolo IV
Art. 29
In vigore dal 11 nov 1971
L'Istituto centrale di statistica, per particolari necessità, può provvedere direttamente, ovvero tramite altri enti od organi di rilevazione, al censimento di determinate unità demografiche ed economiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-29