Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 11 nov 1971
Ultimata la revisione definitiva dei modelli di rilevazione, gli uffici comunali di censimento provvedono alla compilazione degli stati di sezione definitivi e dei riepiloghi degli stati di sezione definitivi.
Nei tempi stabiliti dall'Istituto centrale di statistica, gli uffici comunali di censimento provvedono a spedire copia degli stati di sezione definitivi e dei relativi riepiloghi ai rispettivi uffici provinciali di censimento perché questi provvedano ad inoltrarli all'istituto centrale di statistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-32