Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 11 nov 1971
Secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, gli uffici comunali di censimento trasmettono il materiale dei censimenti ai rispettivi uffici provinciali di censimento per il successivo inoltro all'istituto centrale di statistica stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-33