Titolo IV

Art. 35

In vigore dal 11 nov 1971
Gli uffici provinciali di statistica provvedono alla revisione definitiva dei questionari del censimento industriale e commerciale secondo le modalità ed il calendario stabiliti dall'Istituto centrale di statistica. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettuano la revisione del registro anagrafico delle ditte, sulla base delle notizie raccolte con il censimento dell'industria e del commercio. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-35

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