Titolo IV

Art. 34

In vigore dal 11 nov 1971
I comuni effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie raccolte con il censimento della popolazione. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-34

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