Titolo IV

Art. 27

In vigore dal 11 nov 1971
Il censimento dei senza tetto viene eseguito dagli uffici comunali di censimento nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1971, a mezzo di appositi rilevatori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-27

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