Art. 27
Titolo IV

Art. 27

27 / 40
In vigore dal 11 nov 1971
Il censimento dei senza tetto viene eseguito dagli uffici comunali di censimento nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1971, a mezzo di appositi rilevatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-27