Titolo IV

Art. 19

In vigore dal 11 nov 1971
Il sindaco accerta che nell'ambito del territorio comunale sia stato ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dagli del regolamento di esecuzione della legge di cui allo articolo precedente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-19

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