Titolo III

Art. 14

In vigore dal 11 nov 1971
In ogni comune è costituita, con provvedimento del sindaco, una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le operazioni dei censimenti fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza dei censimenti stessi. La commissione, presieduta dal sindaco o da un delegato, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; da quattro rappresentanti delle organizzazioni locali dei datori di lavoro e da altrettanti rappresentanti delle organizzazioni locali dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o in mancanza, da un insegnante elementare e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del provveditorato agli studi; da altre persone, in numero non superiore a tre, che per la loro esperienza in materia di rilevazioni statistiche o per l'ufficio ricoperto possano svolgere utile opera nell'interesse dei censimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-14

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