Titolo IV

Art. 18

In vigore dal 11 nov 1971
Ogni ufficio comunale di censimento effettua le operazioni censuarie, di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per l'undicesimo censimento generale della popolazione formato dal comune, in conformità all' della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e debitamente approvato dall'istituto centrale di statistica.
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