Titolo III
Art. 15
In vigore dal 11 nov 1971
Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.
Nei casi di irregolarità, ovvero di omissioni o ritardi negli adempimenti prescritti, adotta i provvedimenti ritenuti necessari, informandone l'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-15