Titolo III

Art. 15

In vigore dal 11 nov 1971
Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Nei casi di irregolarità, ovvero di omissioni o ritardi negli adempimenti prescritti, adotta i provvedimenti ritenuti necessari, informandone l'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo