Titolo II

Art. 7

In vigore dal 11 nov 1971
Le unità di rilevazione del censimento della popolazione sono: a) la famiglia; b) la convivenza. Per famiglia si intende la famiglia anagrafica contemplata dall' del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza si intende la convivenza anagrafica contemplata dall' del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-23;895#art-7

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