Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo II

Art. 6

Riprese fotografiche libere

In vigore dal 9 feb 1972
I visitatori degli istituti di antichità e d'arte possono gratuitamente eseguire fotografie con apparecchi portatili, che non comportino l'uso di ponti, lampade e altri mezzi di illuminazione. Può essere consentito l'uso di apparecchi portatili funzionanti a lampi di luce e su cavalletti, compatibilmente con la conservazione dei beni ed il funzionamento dell'istituto. Il soprintendente o il capo dell'istituto, al quale i visitatori dovranno rivolgersi per il permesso, disciplina l'esecuzione delle fotografie, di cui al comma precedente, mediante avvisi esposti all'ingresso degli istituti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-6

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