Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo III
Art. 10
Canoni di concessione e di autorizzazione
In vigore dal 9 feb 1972
È dovuto un canone per le concessioni di uso e per le autorizzazioni di riprese fotografiche, di cui agli articoli precedenti, nei casi in cui non è stato diversamente disposto.
Il Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, può stabilire in via preventiva e generale, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le misure minime e massime del canone, tenendo conto del carattere delle singole attività alle quali si riferiscono le concessioni di uso.
Il Ministro per le finanze di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione e con le modalità di cui al comma precedente, stabilisce le misure del canone per le autorizzazioni delle riprese fotografiche a scopo di lucro con criteri proporzionali e graduali, tenendo conto del numero delle riprese riguardanti uno stesso bene ed oggetto della stessa autorizzazione.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio tecnico erariale e di intesa con il soprintendente o capo dell'istituto, che possono intervenire anche delegando un proprio dipendente, determina la misura del canone, di cui al secondo comma, e stipula la convenzione con l'osservanza delle disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1955, n. 72.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-10