Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo I
Art. 3
Concessioni di uso
In vigore dal 9 feb 1972
L'uso dei beni dello Stato di cui all' è concesso dal soprintendente o dal capo dell'istituto competenti, per ogni manifestazione o ripresa cinematografica o televisiva, in base ad apposita domanda presentata dall'interessato almeno trenta giorni prima.
La domanda deve indicare il bene o i beni, le finalità, il tempo, le modalità, le caratteristiche dell'uso; ad essa devono essere allegati la parte del copione o della sceneggiatura che si riferisce al bene da usare e l'elenco dei mezzi tecnici da impiegare, dal quale devono risultare il numero delle persone che debbono intervenire, il numero delle fonti luminose, la loro intensità e la distanza degli oggetti da ritrarre, il tipo di attrezzature e di ogni altra struttura.
Il soprintendente o il capo dell'istituto, accertata la compatibilità dell'uso con il carattere ed il decoro del bene e con le esigenze della sua conservazione, emana il provvedimento di concessione, nel quale sono stabilite le condizioni dell'uso e le misure di salvaguardia del bene con riguardo al carattere della manifestazione o della ripresa.
Il provvedimento è comunicato all'intendenza di finanza e contro di esso è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-3