Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo I

Art. 4

Uso occasionale dei beni

In vigore dal 9 feb 1972
L'uso dei beni per manifestazioni singole di carattere occasionale, di cui all' della legge 30 marzo 1965, n. 340, è concesso dal soprintendente o dal capo dell'istituto con apposito disciplinare, redatto in duplice esemplare su carta legale e sottoscritto dall'interessato, dal quale devono risultare i motivi della speciale procedura adottata, le condizioni dell'uso, il canone, l'impegno assunto dall'interessato a rimborsare le spese sostenute dall'amministrazione. Il disciplinare è trasmesso in copia al Ministero della pubblica istruzione, alla ragioneria provinciale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti competenti per territorio. I due esemplari del disciplinare sono trasmessi all'intendente di finanza, il quale ne cura la registrazione e li restituisce con le annotazioni relative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-4

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