Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo I
Art. 1
Uso consentito dei beni
In vigore dal 9 feb 1972
Regolamento di esecuzione della legge 30 marzo 1965, n. 340, concernente taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.
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(Uso consentito dei beni)
L'uso dei beni dello Stato, che investono interesse storico, artistico e archeologico o che sono sedi di raccolte di antichità e d'arte, in consegna al Ministero della pubblica istruzione, può essere consentito:
a) per conferenze, congressi e convegni di carattere artistico, letterario e scientifico;
b) per manifestazioni ufficiali di amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici territoriali;
c) per manifestazioni previste da particolari impegni o condizioni inerenti alla destinazione del bene;
d) per ogni altra manifestazione che abbia, a giudizio del soprintendente o capo dell'istituto, carattere fondamentalmente culturale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-1