Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo I

Art. 2

Uso vietato dei beni

In vigore dal 9 feb 1972
L'uso dei beni dello Stato non può essere concesso: a) per manifestazioni di carattere pubblicitario o commerciale; b) quando la concessione sia incompatibile con il carattere e il decoro del monumento o con il funzionamento dell'istituto; c) quando si preveda che dalla concessione possa derivare qualsiasi rischio per la conservazione dei beni; d) quando non sia possibile garantire l'incolumità delle persone.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-2

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