Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo I
Art. 2
Uso vietato dei beni
In vigore dal 9 feb 1972
L'uso dei beni dello Stato non può essere concesso:
a) per manifestazioni di carattere pubblicitario o commerciale;
b) quando la concessione sia incompatibile con il carattere e il decoro del monumento o con il funzionamento dell'istituto;
c) quando si preveda che dalla concessione possa derivare qualsiasi rischio per la conservazione dei beni;
d) quando non sia possibile garantire l'incolumità delle persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-2