Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo II

Art. 8

Modalità delle riprese fotografiche

In vigore dal 9 feb 1972
Le riprese fotografiche, di cui ai precedenti articoli, sono effettuate di regola nelle ore di apertura al pubblico degli istituti. Il soprintendente o il capo dell'istituto, per esigenze tecniche o di servizio, può autorizzare riprese fotografiche fuori dell'orario di apertura degli istituti. Il soprintendente o il capo dell'istituto può vietare la ripresa fotografica quando da questa possa derivare danno alla opera da ritrarre; può altresì temporaneamente vietare le riprese fotografiche per particolari esigenze tecniche o di servizio. Del divieto, con l'indicazione delle opere e del periodo di proibizione, deve essere data notizia con apposito pubblico avviso all'ingresso dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-8

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