Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo III

Art. 12

Riprese fotografiche gratuite

In vigore dal 9 feb 1972
Agli effetti dell'esenzione dal canone, a norma dell', secondo comma, della legge 30 marzo 1965, n. 340, hanno fine artistico o culturale le riprese fotografiche da eseguirsi: a) per essere utilizzate in conferenze o come materiale illustrativo di attività didattiche o per essere destinate a fototeche non aventi fini di lucro; b) per essere riprodotte in riviste, monografie, cataloghi e altre pubblicazioni di carattere artistico, scientifico o in genere culturale, non aventi fini di lucro; c) per essere utilizzate da enti pubblici per proprie iniziative di rilevanza culturale
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-12

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