Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo IV

Art. 17

Versamento del canone per le riprese fotografiche

In vigore dal 9 feb 1972
È istituito un apposito bollettario, numerato progressivamente e con i fogli suddivisi in una matrice e due tagliandi, per il versamento del canone per le autorizzazioni di riprese fotografiche. Devono essere indicati in ciascun foglio del bollettario l'importo e la data del versamento, la soprintendenza o l'istituto competenti, il nome del richiedente e gli estremi della domanda. Uno dei tagliandi è consegnato al concessionario per ricevuta del versamento, l'altro tagliando è applicato alla domanda di autorizzazione e la matrice costituisce documento contabile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al biglietti d'ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato per la gestione delle somme, di cui ai commi precedenti, tenendo distinta la contabilità relativa ed imputandole al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente i proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico. Ogni soprintendente o capo d'istituto tiene un apposito registro a fogli numerati, nel quale sono annotate tutte le autorizzazioni e sono riportati i dati contenuti nel bollettario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo