Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo III

Art. 14

Cauzioni

In vigore dal 9 feb 1972
L'intendente di finanza, d'intesa con il soprintendente o il capo dell'istituto, determina per ogni concessione, anche esente da canone, la misura del deposito cauzionale che il concessionario deve costituire, a garanzia del rimborso delle spese e del risarcimento dei danni eventuali presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato nella forma dei depositi provvisori, o presso la Cassa depositi e prestiti, se di durata superiore a tre mesi. Le amministrazioni statali possono essere esonerate caso per caso dal deposito cauzionale relativamente al risarcimento dei danni. I depositi cauzionali devono restituirsi con l'assenso del soprintendente o del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo