Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo II
Art. 9
Attività professionale
In vigore dal 9 feb 1972
È vietato nell'interno degli istituti statali di antichità e di arte l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di cronista fotografico, avente carattere di permanenza, stabilità o abitualità.
Il soprintendente o il capo dell'istituto può autorizzare di volta in volta, gratuitamente e senza speciali formalità, l'esercizio dell'attività professionale di fotografo e di cronista fotografico in occasione di particolari manifestazioni, visite ufficiali, avvenimenti culturali. Nel provvedimento di autorizzazione sono determinate le condizioni dell'esercizio dell'attività e le misure di salvaguardia dell'opera d'arte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-9