Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo III
Art. 11
Esenzioni dal canone
In vigore dal 9 feb 1972
Il soprintendente o il capo dell'istituto determina con provvedimento motivato, sulla base della domanda e della documentazione prodotte dal richiedente, il carattere artistico o culturale dello scopo delle manifestazioni o delle riprese fotografiche ed accerta le finalità specifiche dei servizi televisivi o di illustrazione delle opere d'arte o del monumento, ai fini della esenzione del canone. Qualora, anche successivamente alla concessione, l'uso abbia fine di lucro il canone è dovuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-11