Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340Titolo IV

Art. 15

Versamenti delle somme elargite da enti e privati

In vigore dal 9 feb 1972
Le somme di cui all' della legge 30 marzo 1965, n. 340, possono essere versate dall'elargitore: a) sul conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, mediante i bollettini di versamento ch.8-quater, sui quali sono indicati a cura del competente soprintendente o capo dell'istituto il capitolo d'entrata, la causale del versamento e l'invito alla sezione di Tesoreria di trasmettere loro la quietanza d'entrata; l'elargitore dovrà consegnare al soprintendente o al capo dell'istituto l'attestato di versamento (parte quarta del mod. ch. 8-quater); b) direttamente al competente soprintendente o al capo dell'istituto, i quali rilasciano ricevuta all'elargitore e provvedono a versare immediatamente le somme in Tesoreria con fattura di versamento o mediante accreditamento sul conto corrente postale ad essa intestato. Il soprintendente ed il capo dell'istituto devono tenere appositi distinti registri per le due forme di versamento, dai quali devono risultare il nominativo del versante, il capitolo di entrata, la causale e l'importo dei versamenti con l'indicazione degli estremi delle corrispondenti ricevute e delle quietanze di Tesoreria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-15

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