Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo IV
Art. 19
Lavori e forniture
In vigore dal 9 feb 1972
I lavori e le forniture, di cui all' della legge 30 marzo 1965, n. 340, sono effettuati:
a) in base a preventivi di massima che non impegnano l'amministrazione, compilati dal soprintendente o capo dello istituto;
b) in base ad apposito tariffario da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
L'importo della spesa, calcolato nei modi di cui al comma precedente, è anticipato dal committente mediante costituzione, presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dal committente nei modi stabiliti dall'art. 230 dello stesso regolamento ovvero nei modi indicati dall' del regio decreto-legge 22 dicembre 1927 n. 2609. L'anticipazione non può essere inferiore ai nove decimi della spesa prevista nel caso di commesse di amministrazioni pubbliche.
L'esecuzione della prestazione è subordinata alle esigenze funzionali delle soprintendenze e degli istituti di antichità e d'arte, nonché all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del committente, il quale rimette al soprintendente o capo dell'istituto la quietanza relativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-19