Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo IV
Art. 22
Comunicazioni e destinazione delle entrate
In vigore dal 9 feb 1972
Il soprintendente o il capo dell'istituto danno, di volta in volta o mensilmente, comunicazione scritta di versamenti, di cui agli , trasmettendo le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti mod. 181 T, al Ministero della pubblica istruzione, il quale inoltra al Ministero del tesoro, per il tramite della ragioneria centrale, la richiesta di assegnazione delle somme versate al proprio stato di previsione della spesa.
Il Ministero del tesoro provvede di volta in volta con proprio decreto all'assegnazione delle somme ai capitoli competenti, o, in mancanza, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio in conto del quale le somme risultano versate alla entrata del bilancio dello Stato.
Le ragionerie provinciali dello Stato effettuano saltuarie verifiche di riscontro della regolarità dei versamenti e della esatta tenuta delle scritture.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-22