Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 340›Titolo IV
Art. 20
Esecuzione dei lavori e delle forniture
In vigore dal 9 feb 1972
Il soprintendente o capo dell'istituto, per i lavori e le forniture previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente, procede, prima della consegna delle cose che ne sono oggetto, all'eventuale conguaglio tra la spesa sostenuta comprensiva del costo della mano d'opera e della quota di spese generali, e la somma anticipata dal committente, il quale è tenuto ad integrare il deposito provvisorio con la somma corrispondente alla differenza dovuta entro dieci giorni dall'apposito invito. Le cose non possono essere consegnate prima che il committente abbia integrato il deposito provvisorio nella misura richiesta.
Il soprintendente o il capo dell'istituto, nel caso in cui il deposito provvisorio sia di importo superiore alla spesa sostenuta, dispone la restituzione della differenza mediante emissione di ordinativo mod. 180 T a favore del committente.
Il soprintendente o il capo dell'istituto, per i lavori e le forniture previsti dalla lettera b) del primo comma dell'articolo precedente, contemporaneamente agli adempimenti previsti nei due commi precedenti, provvede al versamento nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della somma corrispondente all'importo della spesa sostenuta e all'estinzione del deposito provvisorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-02;1249#art-rde-20