Art. 8

In vigore dal 18 feb 1972
Il medico provinciale nel costituire la commissione di cui all' della legge 2 aprile 1968, n. 475, procederà alla nomina di due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, rispettivamente su terne proposte dall'ordine dei farmacisti della provincia e alla nomina del professore di ruolo, non di ruolo o incaricato, di cattedra universitaria. Le prove di esame si svolgono nel luogo stabilito dalla commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo