Art. 10

In vigore dal 18 feb 1972
Nel caso di mancata accettazione o di rinunzia della sede da parte dell'assegnatario, la sede stessa è assegnata al concorrente che segue immediatamente in graduatoria e che l'abbia richiesta in ordine di preferenza. Se quest'ultimo avesse già accettato altra sede, sarà interpellato ed invitato a dichiarare se accetta la sede vacante entro il termine perentorio di dieci giorni. Scaduto inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario e la sede verrà assegnata al candidato che segue in graduatoria e che abbia chiesto la sede predetta. Le suddette interpellanze dei concorrenti che seguono in graduatoria, per l'assegnazione delle farmacie non accettate, devono essere effettuate entro il termine massimo di nove mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-10

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